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STATUTODI E.F.I.

Statuto di Europa Federale

 

Titolo1

Art.1.

Costituzione:

Ècostituita un’associazione, non avente scopo di lucro, denominato: E.F.I.“ EUROPAFEDERALE” “ITALIA”opera secondo le disposizioni dell’art. 49, della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’art. 36, del Codice Civile.

Art.2.

Il partito ha sede momentanea in:viaMolino Galli 2, 21030 Cuveglio (VA)ITALY, e potrà costituire sedi secondarie in ogni regione, provincia e comune del territorio Italiano ed Europeo.

Art.3.

Il partito ha durata illimitata.

 

Art.4

Il partito opera per il conseguimento delle seguenti finalità:

  • L’apertura di un Centro Studi, finalizzato a sviluppare interventi di solidarietà e di assistenza per i soggetti più deboli e bisognosi, ma soprattutto per i bambini, anziani e portatori di andicap, ecc. ecc,
  • Il partitosi propone scopo culturale e di educazione civica, proponendo anche manifestazioni idonee all’uopo, non che, per raggiungere tali scopi il partitopotrà svolgere, nell’ambito della sua attività politica, manifestazioni, convegni, dibattiti, raccolta fondi per se e per gli altri seminari e ricerca di ogni tipo per la diffusione dei propri obbiettivi culturali e politici anche a mezzo stampa e comunque con qualsiasi mezzo a disposizione.Per il raggiungimento di tali scopi, il partito potrà poi collaborare o aderire con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale,e collaborare con organismi, movimenti, associazioni o partiti con i quali riterranno utile avere collegamenti,quando perseguono analoghi fini.
  • L’adozione di una legge elettorale utile a salvaguardate la presenza delle diverse espressioni politiche,nell’ambito delle rappresentanze parlamentari e comunque elettive.
  • La valorizzazione e l’incentivazione dell’agricoltura e del turismo quali fonti di risorse economiche ed occupazionali.
  • Riorganizzazione è razionalizzazione della cosa pubblica al fine di massimizzarne l’efficienza.

Titolo2

Art.5

Sono organi nazionali del Partito:

a)soci promotori: Presidente nazionale politico; vice presidente, Segretario nazionale; segretario Amministrativo nazionale, Consiglio d’Amministrazione, Consiglieri nazionali; Segretaridi Regioni e Province, Coordinatori Cittadini e tutti quelli aventi diritto a formare l’Assemblea nazionale.

b)Soci simpatizzanti sono, i sostenitori del partito

c)Socionorari: ( sono soci onorari tutti quelli che il partito riconoscerà tali).

Possono essere ammessi quali soci promotori od enti la cui domanda d’ammissione sarà accettata dal Consiglio d’Amministrazione e che verserannoall’atto dell’ammissione la quota stabilita, la quotadi associazionesarà annualmente stabilita dal Consiglio d’Amministrazione, tutti i soci promotori hanno dirittodi voto.

I soci simpatizzanti sono ammessi previo pagamento della quota annualee non hanno diritto di voto.

I soci che non avranno presentato le proprie dimissioni entro il 30 ottobredi ogni anno, saranno considerati soci per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa.

Il Consiglio potrà, altresì, procedere alla nomina di soci onorari i quali sono esonerate dal pagamento della quota associativa.

Art.5.1

Formano l’organo nazionale:

  • il Congresso Nazionale;
  • il consiglio Nazionale;
  • la direzione Nazionale;
  • l’Ufficio Politico;
  • il Presidente Nazionale;
  • il Vice Presidente Nazionale;
  • il Segretario Nazionale;
  • la Commissione per lo Statuto;
  • il Segretario Amministrativo Nazionale;
  • i Consiglieri Nazionali;
  • la Commissione dei Garanti;
  • la Commissione dei Revisori;
  • tutti i Segretari Cittadini, Provinciali e regionali.

Art.6

L’adesione al partito si perde per decesso, dimissioni, per morosità o indegnità.

  • La morosità sarà dichiarata dal Consiglio,
  • la indegnità verrà sancita dall’Assemblea.

. In ambo i due casi (del paragrafo 1.e 2). può essere sancita con l’espulsione dell’iscritto, perdendo qualsiasi diritto acquisito.

Art. 7

La partecipazione al partito Europa Federale è libera e il numero degli iscritti è illimitato,l’iscrizione è consentita a tutti i cittadini italiani e degli stati della Comunità Europea che intendono ispirare la loro attività, in campo politico e culturale,ai valori, alla finalità degli ideali di Europa Federale e che abbiano compiuto i 16 annii soci hanno il dovere di partecipazione delle attività del partito, di contribuire alla determinazionedella linea politica e di concorrere alla elezione degli organi statutari. Per essere ammesso come socio occorre presentare la domanda secondo le modalitàpreviste dal regolamento. Ciascun iscritto rinunciandoalla propria posizione, rinuncia a tutti i diritti acquisiti (cariche comprese).

Art.8

I soci fondatoridi “ EUROPA FEDERALE” “ITALIA “ sono da identificarsinelle persone di(1)Troja Giuseppe, (2) Foti Francesco, (3)Paglietti Carlo, (4) Troia Alessandro (5) Maiolino Dora,(6)DelGiudiceMaria, sono nominati da Statuto: 1) Presidente nazionale,2)segretario Amministrativo nazionale,3)VicePresidente Nazionale4) Segretario regionale per la Regione Sicilia e coordinatore politico per le Regioni del Centro Sud. 5)Segretario provinciale per la Provincia di Varese, 6) Tesoriere Nazionale,il loro incarico è a tempo indeterminato, in quanto ideatori e fondatori del Partito.

Segnati in rosso ed evidenziati in azzurro:dimissionari.

Art.9

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o indegnità.

  • La morosità sarà dichiarata dal Consiglio,
  • l’indegnità sarà sancita dall’Assemblea dei soci

. In ambo i due casi (del paragrafo 1.e 2). può essere sancita con l’espulsione del socio, perdendo qualsiasi diritto acquisito (cariche comprese).

 

Art. 10

Sono istituite dalla Direzione Nazionale le Commissioni elettorali per la designazione dei candidati alle elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei secondo le norme previste dal regolamento.

 

 

Titolo3

Art.11

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno, entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti al Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivoper il successivo esercizio.

 

 

Art.12

Il Partito Europa Federale è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da sette membri,sono eletti tra i soci promotori, essi sono eletti dall’assemblea dei sociper la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla primariunione provvederàalla sua sostituzione chiedendola convalida alla prima assemblea annuale.

Art.13

Il patrimonio è costituito:

a)dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del Partito Europa Federale;

b)da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c)daeventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da privati,enti di qualsiasi natura siapubblici che privati.

 

 

Art. 13.1

Le entrate del Partito sono costituite:

a)dalle quote di tesseramento degli iscritti;

  • dall’utile derivante da manifestazioni opartecipazioni da essa conseguitao da ogni altra entratache concorra ad incrementare l’attività sociale;
  • Il partito potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti, persone fisichee/o giuridiche, secondo le norme legislative vigenti;
  • I contributi previsti dalla legge;
  • Ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di beni mobili registrati e immobili.

La quota associativa è ripartita a cura degli organi predisposti nella misura del 40% alla periferia e del 60% alla Direzione Nazionale.

Tutti gli iscritti, eletti o chiamati su designazione del Partito a ricoprirecariche pubbliche remunerate sono tenuti a versare un contributo nella misura del 10% sugli emolumenti percepiti.

Le entrate da finanziamento pubblico sono ripartiti tra organismi nazionali, periferici, movimenti femminili, della terza età e giovanili.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazionesvolge le seguenti attività:

1) il segretario amministrativo nazionale nomina: il suo vice ed un cassiere,

a)formula il programma di attività sociale;

b)discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;

c)emana il regolamento interno;

d)convoca l’assemblea dei soci,

e)cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;

delibera circa l’ammissione, la sospensione e l’espulsione dei socie sull’adozione di provvedimenti disciplinari.

Art.15

Il Consiglio nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente nazionale lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al consuntivo o al preventivoil bilancio, e all’ammontare della quota sociale, che sarà corrisposta dai soci promotori e simpatizzanti.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Segretario, in assenza di entrambi dal più anziano d’età, “dei presenti”.

Dalle riunioni del consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente del consiglio, dal segretario e dai consiglieri.

 

 

Titolo4

 

Art.16

IlPartito Europa Federale si prefigge di dare assistenza e supporto morale per le campagne elettorali ai propri candidati per le elezioni Amministrative: comunali, Provinciali, regionali e per le Politiche nazionali e per le Politiche Europee.

Art. 16.1

Nei comuni in cui operanopiù sezioni sarà costituito il comitato comunale.

Il segretario comunale è eletto dalle assemblee sezionali con lenormepreviste dal regolamento.

Il segretario comunale ha la rappresentanza politica del partito nel comune.

Art16.2

Nelle province nelle quali sono presenti sezioni territoriali e organismi comunali sarà costituito il comitato provinciale del partito.

Il segretario provinciale ha la rappresentanza politica del partito nella provincia

È eletto dalle assemblee comunali secondo modalitàpreviste dal regolamento.

Art.16.3

Per ogni Regione in cui sono presenti organismi comunali e provinciali è istituito il comitato regionale.

Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica del partito nella regione.

È eletto dalle assemblee provinciali, comunalie sezionali secondo modalità previste dal regolamento.

Art 16.4

In tutte le elezioni, i presentatori di lista e di candidato, hanno diritto di nominare propri rappresentanti che assisterannoal compimento delle operazioni elettorali.

Art.17

Per gli impegni presi dal Partito (Europa Federale ) risponde unicamenteil patrimonio della stessa.

E’ esclude ogni responsabilità personale.

 

Titolo5

Art.18

Il Consiglio nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinariae straordinaria del Partito, senza limitazioni. Esso procede pure alla nominadi dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione, compilail regolamento,la cui osservanza è obbligatoria per tuttigli associati e dipendenti.

 

eTitolo6

Art.19

Il Presidentenazionalerappresenta legalmente nel territorio Italiano il partito Europa Federale nei confronti di terzi ed in giudizio, esso rappresenta la svolta politica del movimento, ed ha pieni poteri di carattere decisionale nella politica da attuare secondo le esigenze del momento. Esso rappresenta non solo il carattere politico ma l’immagine giuridica e legale; secondo le leggi “ o Statuto” vigenti nella nostra Costituzione.

 

 

Titolo7

Art.20

Il Consiglio Nazionale è l’organo a cui compete formulare e realizzare le attività politichee culturali del Partito, è composto da un minimo di sette (7) fino aun massimo di ventuno (21) membri.È,eletto dall’assemblea Nazionale e dura in carica cinque anni.

Sono Consiglieri Nazionali per diritto i fondatori come da art. 8 dello Statuto.

 

Art.21

L’assemblea dei soci è l’organodell’associazione e può deliberare in sedeordinaria e straordinaria.

L’assemblea in sede ordinaria si riunisce una volta l’anno, ed è convocata dalConsiglio nazionale.

L’assemblea in via straordinaria può essere convocata dal consiglio nazionale ogni qualvolta lo ritiene necessario e su richiesta di almeno 1/5dei soci promotori.

Titolo8

 

Art. 22

La convocazione si effettua mediante lettera ai singoli soci iscritti e/o conavvisi affissi nella sede sociale almeno otto giorni prima della data stabilita.

Gli avvisi o gli inviti devono specificareil luogo, la data e l’ora della primaedella seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci, in seconda- datenersianche nello stesso giorno – qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art.23

L’assemblea in sede ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo,sugli indirizzi e direttive generalesse dell’associazione, sulla nomina dei membri del consiglio d’amministrazione ed il collegio dei Revisori e de Garanti, sulle modifiche dello Statuto e su tutto quant’altro da lei demandato per leggeoper Statuto.

 

 

Titolo9

 

Art.24

L’assemblea in sede straordinaria delibera su ogni questione istituzionale, normative e patrimoniali inerenti alla vita dell’associazione, delibera le modificheda approvare allo statuto con la presenza di almeno ¾ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.25

Hanno diritto di intervenire all’assembleatutti i soci promotori in regola col pagamento della quota annua di associazione.

I soci, in sede ordinaria non possono farsi rappresentare da altri soci se membri del: Consiglio d’Amministrazione; Consiglieri nazionali;Presidente nazionale; Segretario nazionale, è obbligatoria la presenza,(salvo imprevisti)per l’approvazione dei bilanci, delle delibere e in merito a responsabilità di Consiglieri.

In sede ordinaria un socio può rappresentare non più di due soci, alle assemblee possono partecipare altresì i soci simpatizzantieonorari i quali non hanno diritto di voto.

Art.26

L’assemblea è presieduta dal presidente; in mancanzal’assemblea nomina un presidente di turno, spetta al presidentedi constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all’assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente; dal Segretario e dai presenti all’assemblea; nei casi di Legge e quandolo ritenga opportunoil Presidente o il Segretario il verbale sarà redatto daunnotaio designato.

 

 

Titolo 10

Art. 27

La gestione del Partito Europa Federale è controllata da un collegio di revisori, costituitoda cinque (5) membri, elettidal Consiglieri nazionali e restano in carica, tre (3) anni.

I revisori dovranno accertare la regolarità tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenzadi cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, sono eletti tra i soci promotori che non facciano parte di organismi dirigenziali.

Eleggono nel suo seno il presidente.

Art.28

Il collegio dei Garanti è l’organo di garanzia statutaria e giurisdizionale interna. Èpresente ai livelli territoriale, eletto dai Consiglieri nazionali e resta in carica tre (3) anni;è composto da cinque (5) membri.Ha il compito di istruire, discutere e decidere sui ricorsi presentati dai soci, “individuali o collettivi”; contro presunte violazioni dello statuto. Ha inoltre il compito di redimere le controversie ed i conflitti tra soci e gli organismi dirigenziali, non che di pronunciarsi in ultima istanza in merito ai ricorsi contro decisionidi non accettazioni o di espulsioni di soci “ individuali o collettivi “Ha il compito di emettere giudizi e/o pareri di legittimità su, documenti o decisioni adottati dagli organismi dirigenziali, sono eletti tra i soci promotori che non fanno parte di organismi dirigenziali.

Elegge nel suo seno il presidente.

Art.29

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza previstadall’art. 21, Codice Civile.

Art.30

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del libro I,titolo II del codice civile.

 

 

Normetransitorie

 

Art.31

  • la Direzione nazionale adotta tutte le deliberazioni e le iniziative opportune per la organizzazionedelPartito e conferisce gli incarichi per la costituzione delle strutture regionali, provinciali e comunali.

Dipartimenti:

  • Organizzativo, 2) Elettorale, 3) propaganda, Sviluppo e Immagine, 4) Mas media e telecomunicazioni, 5) Sicurezza sociale, 6) agricoltura, turismo , 7)Politiche sociali, 8) Sicurezza e difesa, 9) Economia ed ambiente, 10)Formazione, 11) Sezione d’ambiente e territoriali, 12)Scuola e Cultura, 13) programma politico, 14) Rapporti con i Sindacati, 15) problemi dello Stato, 16) famiglia,17) Esteri, 18) Assetti del territorio e problemi della casa, 19) Rapporti con le categorie, 20) rapporto con i Comuni, 21) Rapporto con le Province, 22) Rapporto con le regioni

“Cerchio di colore azzurrocon sedici stelle di colore giallo oro, al centro del cerchio Bandiera tricolore ( verde, Bianco e Rosso) con asta di colore grigio;sopra la bandiera la scrittain giallo oroEUROPAFEDERALEe sottoscritta in giallo oro “ITALIA”,

 


NUOVO

“Cerchio composto da corona circolare blu contenente all’interno il testo in giallo oro “EUROPAFEDERALE” e 12 stelle rappresentanti le stelle della comunità europea; oltre la corona

sfondo celeste con sopra rappresentata mappa Europa in bianco con Italia “tricolore” verde-bianca-rossa”.

 


 


“Cerchio composto da corona circolare blu contenente all’interno il testo in giallo oro “EUROPAFEDERALE” e 12 stelle rappresentanti le stelle della comunità europea; oltre la corona

sfondo celeste con sopra rappresentata mappa Europa in bianco con Italia “tricolore” verde-bianca-rossa”.

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI PROVINCIALI E ZONALI

Approvato dal Congressoil _29_/_ottobre_/2005.

In base all’art. 2 e 10 dello statuto, la Direzione Nazionale su proposta e/o parere favorevole dei Coordinatori Regionali si costituiscono delle sezioni Provinciali che

saranno gestite ed organizzate secondo il presente regolamento:

Art. 1-Sezioni Regionali Provinciali e zonali.

La sezione territoriale, che corrisponde all’ente territoriale amministrativo omonimo è un organismo di base che ha come scopo la realizzazione e la diffusione dei programmi del partito sul territorio e formulare le eventuali proposte di adattamento

Alle esigenze locali dei suddetti programmi.

La competenza territoriale, coincide normalmente con quella dei Comuni limitrofi privi di sezione, secondo un criterio di omogeneità territoriale.

Fanno parte alla sezione Provinciale e zonale, tutti i soci in regola con il tesseramento che, in quella sezione, abbiano presentato domanda di iscrizione o che ne sia stato accettato il loro trasferimento.

Art. 2-Costituzionedi nuove sezioni zonali.

Per poter costituire nuovi sezioni Provinciali e zonali occorre richiederne al Consiglio Direttivo Regionale, la preventiva autorizzazione ed il riconoscimento.

Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevuta della domanda per l’autorizzazione o per il riconoscimento, senza che il Consiglio Direttivo Regionale abbia dato risposta, la domanda si intende accettata.

La costituzione di una nuova sezione zonale può essere autorizzata a patto che ne facciano espressa richiesta al Consiglio Direttivo Provinciale almeno cinque soci ordinari.

La costituzione di una nuova sezione Provinciale è di competenza del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Congresso Regionale è convocato, in via ordinaria, dal Segretario Regionale,ogni due anni. Il Congresso sarà presieduto da un Ufficio di Presidenza così composto: Presidente, Vice Presidente, Segretario verbalizzante ed, in sede di Congresso, da tutti gli iscritti intervenuti.

Il Presidente proporrà la nomina di due soci Questori per la cura dell’ordinato svolgimento del congresso. I Questori, che non fanno parte dell’Ufficio di presidenza, interverranno solo su espresso mandato del Presidente.

I punti all’ordine del giorno sono fissati dal Coordinatore Regionale e dal Consiglio Regionale, contestualmente alla convocazione del Congresso.

Art. 3 -Consiglio Direttivo Regionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale è demandato alle scelte politiche ed organizzative nell’ambito nazionale e nel rispetto delle linee generali programmatiche disposte dalla Presidenza; il Consiglio Direttivo Regionale è composto da un numero pari di membri così identificati: un Segretario ed un membro elettivo indicato da ogni singola Provincia.

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, in caso di parità di voto, prevale la preferenza espressa dal Coordinatore Regionale.

Art.4-Segretario Provinciale.

Il Segretario Provinciale rappresenta la Provincia ed é il portatore delle istanze della Provincia presso il Consiglio Regionale, ad Esso sono demandate tutte le azioni politiche necessarie allo sviluppo del partito e al raggiungimento degli scopi statutari.

Il Segretario Provinciale dura in carica due anni; può essere sfiduciato solo dal Congresso Regionale.

Art. 5- SegretarioRegionale.

In prima nomina é fatta dal Presidente e dal Vice Presidente del partito, successivamente il Segretario Regionale é nominato , sempre a scrutinio segreto, dal Congresso Regionale, anche in caso di singola candidatura.

Nelle votazioni non è ammessa la rappresentanza per delega.

Art. 6-Candidature.

La candidatura a Segretario Regionale o Provinciale dovrà essere depositata presso la sede di competenza almeno quarantotto ore prima dell’orario indicato sull’avviso di convocazione dell’assemblea in cui sono previste le nomine.

I candidati alla carica di Segretario, unitamente alla candidatura dovranno presentare un programma per la futura gestione del movimento sul territorio.

Art. 7-Dimissioni od impedimento del Segretario di sezione.

In caso di dimissioni o di impedimento del Segretario di Sezione, il Direttivo Regionale procederà alla nomina di un Commissario ed alla convocazione dell’Assemblea di Sezione per l’elezione di un nuovo Segretario e di un nuovo Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data in cui la carica di Segretario sarà verbalizzata come vacante e seguirà l’iter statutario per le procedure di convocazione e delle votazioni.

Art. 8-Amministrazione.

L’Amministrazione della sezione Regionale è tenuta dal Consiglio Direttivo che, allo scopo nomina, un Tesoriere.

L’Amministrazione della sezione Provinciale è a cura del Segretario di Sezione

Art. 9-Il Tesoriere.

Il Tesoriere ha l’incarico della tenuta dei registri contabili nei modi previsti dai regolamenti regionali in materia emessi.

Il Tesoriere Regionale ed il Segretario Provinciale avranno firma sui conti correnti bancari o postali; il Tesoriere dovrà provvedere al pagamento di tutto quanto disposto dal Consiglio Direttivo; dovrà effettuare gli incassi delle quote sociali e di quant’altro dovesse pervenire alle casse regionali.

Il Tesoriere ha il compito, altresì, di redigere il bilancio dell’anno solare trascorso e di sottoporlo, previa approvazione del Collegio dei Revisori dei conti, all’approvazione del Consiglio Direttivo Regionale, entro il giorno 31 di marzo successivo.

Art. 10-Consiglio die Revisori die Conti.

Il Consiglio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da un Presidente e da due Consiglieri.

Le funzioni del Consiglio dei Revisori dei Conti sono da intendersi quelle che, per Legge, sono attribuiti a tale organismo.

Il Presidente e i mèmbri del Consiglio dei Revisore dei conti restano in carica due anni; qualora fosse necessario sostituire uno dei Revisori la designazione del nuovo appartenente a detto Consiglio spetterà al Segretario Regionale su segnalazione del Consiglio Direttivo.

Art. 11-Ricorsi.

Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale, comprese le espulsioni, é ammesso ricorso al Collegio die Probiviri con modalità previste dallo Statuto.

Cuveglio25 ottobre 2005

GiuseppeTroja

Presidente nazionale

Carlo ing. Paglietti

Vice Presidentenazionale

Giuseppedott. Ligotti

Economo nazionale

   
 

 

il presidente organizzazione Mission ai giovani lo statuto Sedi contatti prima pagina organizzazione Sede politica : Via Piave 10, 21100 VARESE
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