La normativa vigente

Il Testo Unico delle leggi sulla elezione del Senato della Repubblica è costituito dal Decreto Legislativo 20 dicembre 1993 n. 533, che coordina le disposizioni della legge 6 febbraio 1948 n. 29 e successive modificazioni.
Profonde innovazioni sono state introdotte dalla legge 4 agosto 1993 n. 276 recante " norme per l'elezione del Senato della Repubblica".

Come ci si candidaQueste le operazioni preliminari previste per la presentazione delle candidature:

  • Deposito del contrassegno o dei contrassegni dei singoli candidati o dei gruppi dei candidati presso il Ministero dell'Interno
    Per il deposito del contrassegno valgono tutti gli obblighi, i divieti ed i termini previsti per l'analoga procedura di presentazione della candidatura alla elezione della Camera dei Deputati;
  • Deposito, presso il Ministero dell'Interno ,delle designazioni, per ciascuna regione, degli incaricati della presentazione dei singoli candidati o dei gruppi dei candidati:
    • Per ogni regione dovranno essere designati un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente, dei quali dovranno essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita
    • Le designazioni dei rappresentanti vanno fatte in un unico atto per tutte le regioni, atto autenticato da un notaio
  • Presentazione dei singoli candidati o dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali regionali

Per la presentazione delle candidature per l'elezione del Senato, la legge richiede, oltre alla indicazione del singolo candidato o gruppo dei candidati, anche la produzione dei seguenti documenti:

per il gruppo di candidati:

  • dichiarazione di presentazione.
    La dichiarazione deve essere sottoscritta da:
    • almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
    • almeno 1750 e non più di 2500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000; 
    • almeno 3500 e non più di 5000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di un milione di abitanti.
  • certificato attestante la qualità di elettore della regione dei sottoscrittori
  • dichiarazione di accettazione della candidatura
  • certificato attestante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali

per il singolo candidato:

  • dichiarazione di presentazione
    • la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1000 e non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.
  • certificato attestante la qualità di elettore del collegio dei sottoscrittori
  • dichiarazione di accettazione della candidatura
  • certificato attestante l'iscrizione del candidati nelle liste elettorali

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

 

 

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