La normativa vigente

Le disposizioni fondamentali sul procedimento elettorale sono presenti in vari provvedimenti legislativi:

  • D.P.R. 30 marzo 1957 nr. 361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati"
  • L. 23 aprile 1976 n. 136 "norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale"
  • L. 21 marzo 1990 n. 53 contenente "misure urgenti atte a garantire efficienza al procedimento elettorale".
  • L. 11 agosto 1991 n. 271 contenente "modifiche ai procedimenti elettorali
  • L. 4 agosto 1993 n. 277 contenente "nuove norme per l'elezione della Camera dei Deputati e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 gennaio 1994 n. 14
  • Decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 534 contenente "modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni.

Come ci si candida

La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale per l'elezione della Camera dei Deputati si attua attraverso le seguenti operazioni:

  • Deposito del contrassegno di candidatura o di lista presso il Ministero dell'Interno
    • E' obbligatorio il deposito del contrassegno per tutti i soggetti politici che intendano partecipare alle elezioni
    • E' vietato usare contrassegni identici o confondibili con quelli usati tradizionalmente da altri partiti, come anche quelli riproducenti immagini o soggetti religiosi
    • Il contrassegno deve essere presentato in triplice copia in due diversi formati, rispettivamente circoscritti da un cerchio del diametro di 10 e 2 cm; preferibilmente su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in foto color per una miglior riproducibilità su schede e manifesti. 
    • Per i contrassegni non tradizionali, la priorità nella presentazione costituisce titolo, quindi saranno respinti i contrassegni confondibili con quelli presentati precedentemente
    • Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato dal presidente o segretario del partito
    • Termini per il deposito dei contrassegni: non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione
    • Al fine di ricevere le comunicazioni sull'esito del deposito del contrassegno da parte del Ministero dell'interno, è obbligatorio indicare un domicilio in Roma.
    • E' possibile ricorrere all'Ufficio centrale nazionale - presso la Corte di Cassazione - contro le decisioni del Ministero dell'Interno.
  • Deposito , presso il Ministero dell'Interno, delle designazioni degli incaricati della presentazione delle candidature nei collegi uninominali e nelle singole circoscrizioni;
    • All'atto del deposito del contrassegno, per ogni circoscrizione debbono, anche, essere designati un rappresentante effettivo ed uno supplente, dei quali dovranno essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita
    • Le designazioni dei rappresentanti vanno fatte in un unico atto per tutte le circoscrizioni, autenticato da un notaio.

Presentazione delle candidature nei collegi uninominali e delle liste dei candidati presso gli Uffici centrali circoscrizionali

  • Per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali è richiesta l'indicazione dei nominativi dei singoli candidati per ciascun collegio uninominale e la produzione dei seguenti documenti:
    • dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali, su moduli che riproducano il contrassegno depositato al Ministero, che deve essere sottoscritta da:
      non meno di 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio
    • Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da notai o dagli altri soggetti indicati dall'art. 14 della l. 53 del 1990 e successive modificazioni
    • certificato attestante la qualità di elettore del collegio dei sottoscrittori
    • dichiarazione di accettazione della candidatura e contestuale dichiarazione di collegamento con una o più liste di candidati
    • certificato attestante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorale
    • dichiarazione di collegamento con una lista ai fini del rimborso delle spese elettorali (solo in caso di collegamento con più liste).
  • Per la presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei 155 seggi da assegnare con metodo proporzionale, è richiesta, oltre che la lista dei candidati, la produzione dei seguenti documenti:
    • dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, su moduli che riproducano il contrassegno depositato al Ministero, che deve essere sottoscritta da:
      • per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti da almeno 1.500 a non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
      • per le circoscrizioni fino a 1.000.000 abitanti da almeno 2.500 a non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso;
      • per le circoscrizioni con oltre 1.000.000 abitanti da almeno 4.000 a non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio stesso.
    • certificato attestante la qualità di elettore della circoscrizione dei sottoscrittori
    • dichiarazione di accettazione della candidatura
    • accettazione di collegamento con il candidato nel collegio uninominale
    • certificato attestante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali.

 

 

 

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