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Per la presentazione e l'ammissione delle candidature

CAPITOLO I
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DEI GRUPPI DEI CANDIDATI
• Premessa. Le candidature per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale vanno presentate, a norma dell'art. 4, primo e terzo comma, della legge 10 settembre 1960, n.962, che ha modificato l'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, riunite in gruppi contraddistinti da un unico contrassegno, con l'indicazione, per ogni candidato, del collegio uninominale provinciale per il quale viene proposto.
2. Elenco dei documenti. Per la presentazione dei gruppi di candidati viene richiesta dalla legge la produzione dei documenti che qui di seguito si elencano e che si illustrano dettagliatamente nei paragrafi successivi:
• candidatura alla carica di presidente della provincia ed elenco dei candidati alla carica di consigliere provinciale che costituiscono il gruppo o i gruppi collegati;
• dichiarazione di presentazione del gruppo;
• certificati attestanti che i presentatori sono elettori di un Comune della provincia;
• dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale;
• certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
• modello di contrassegno del gruppo. 3. Candidatura alla carica di presidente della provincia ed elenco dei candidati del gruppo alla carica di consigliere provinciale. Ogni gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella provincia (art. 4, secondo comma, della legge 10 settembre 1960, n. 962). In proposito va rilevato che, consentendo la legge che un candidato possa presentarsi sino ad un massimo di tre collegi uninominali provinciali, la presentazione dello stesso candidato in più di un collegio è ininfluente ai fini del raggiungimento dell'anzidetto limite minimo di candidati e, quindi, della costituzione del gruppo. Detto limite, in sostanza, deve essere raggiunto con la presentazione di un numero di persone pari ad un terzo di quello dei seggi di consigliere spettanti alla provincia: solo quando tale minimo sia stato assicurato, è consentito che i singoli candidati accettino - nello stesso gruppo, e soltanto in esso - la candidatura anche in più di un collegio della provincia. Se, quindi, un gruppo fosse costituito da un numero di candidati (persone fisiche) inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere, non sarebbe sufficiente, ai fini della validità del gruppo stesso, che alcuni dei candidati fossero presentati per più di un collegio: in definitiva, si tenga presente che la legge fa riferimento a candidati e non a candidature . Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di presidente della provincia, sia a quella di consigliere provinciale, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita (art. 32, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n.570). Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all'atto di presentare la propria candidatura, di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati (art. 8, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81) Per ciascun candidato alla carica di consigliere, inoltre, deve essere indicato il collegio uninominale provinciale per il quale viene presentato (art. 4, terzo comma, della legge n. 962). In proposito si tenga presente che la legge n. 962 (art. 4, terzo comma) consente la presentazione di uno stesso candidato in più di un collegio e sino ad un massimo di tre. Si tenga, altresì, presente che, malgrado manchi al riguardo una esplicita norma, il sistema elettorale adottato dalla legge n.962 esclude chiaramente che, per ogni collegio, possa essere designato di più di un candidato di ciascun gruppo. 4. Dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati. Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta. La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Con il gruppo deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia ed il programma amministrativo. Si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello. Detti requisiti sono:
• Numero dei presentatori. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 4, quarto comma, della legge 10 settembre 1960, n. 962, come sostituito dall'art. 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 e come modificato dalla legge 13 marzo 1995, n. 68, pena la sua invalidità:
• da almeno 750 e da non più di 1100 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province fino a 100.000 di abitanti;
• da almeno 1.000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 di abitanti;
• da almeno 1.750 e da non più di 2500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 500.0000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
• da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti. All'atto della presentazione del gruppo, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altre province. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n.130). Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi che i candidati figurino tra i presentatori del gruppo e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di gruppo di candidati (art. 32, quinto comma, del testo unico n. 570) sotto pena di gravi sanzioni (reclusione fino a due anni e multa fino a lire 4.000.000: art. 93 del testo unico n. 570).
• Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di presidente della provincia, di collegamento con il gruppo o i gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati de gruppi interessati.
• Sottoscrizione da parte dei presentatori. La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori. A norma dell'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n.570, come modificato dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271, la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori. Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio od al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale che, insieme altri atti, deve essere allegato alla lista dei candidati (art. 28, quarto comma, e art. 32, quarto comma, del testo unico n. 570). Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista (cfr precedente lett. a), le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132). La firma del sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata - a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1998, n. 130, la quale ha sostituito l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 - da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie dei tribunali e delle corti d'appello, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale e provinciale, consigliere comunale e provinciale, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130). Si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.
• Autenticazione della firma dei sottoscrittori. Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati devono essere autenticate dalle stese persone e secondo le modalità indicate nella precedente lettera c). E' opportuno che, a fianco delle firme dei sottoscrittori, o nella formula di autenticazione delle firme stesse, venga riportata l'indicazione del Comune nelle cui liste elettorali il firmatario dichiara di essere iscritto. e) Indicazione dei delegati di gruppo. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio dei gruppi (art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, ed art. 33, primo comma, lettera e-bis, del testo unico n. 570), di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio elettorale, presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale, (art. 14, quinto comma, della legge n. 122, come modificato dall'art. 4 della legge n. 962 e dall'art. 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 291), nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di presidente della provincia (art. 8, commi 3 e 9, della legge 25 marzo 1993, n. 81). Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano, preferibilmente, da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori. In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per la elezione del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per la elezione del Consiglio provinciale. f) Programma amministrativo. Il programma amministrativo, da presentare unitamente alle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia, deve essere affisso all'albo pretorio della Provincia (art. 8, comma 2, ed art. 3, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81). 5. Certificati attestanti l'iscrizione dei presentatori delle candidature nelle liste elettorali di un Comune della provincia. Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettore di un Comune della provincia nei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che la dichiarazione di presentazione del gruppo sia corredata dei certificati comprovanti nei sottoscrittori il possesso del requisito di cui trattasi. Questi certificati potranno essere anche collettivi, cioè, redatti in unico atto, e debbono essere rilasciati dai sindaci dei singoli Comuni nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle candidature. Tale rilascio deve avvenire entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta . Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati, recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle candidature nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa. I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, per inviare, appena se ne manifestasse la necessità, presso il Comune inadempiente, un Commissario, per l'immediato rilascio dei certificati. 6. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia e della candidatura alla carica di consigliere provinciale. Con l'elenco dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura sia del candidato alla carica di presidente di provincia sia dei singoli candidati alla carica di consigliere provinciale (art. 32, nono comma, n. 2, del testo unico n. 570). Per tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. E' necessario, però, che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. E' evidente che la dichiarazione dovrà essere singola e non collettiva, che non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge o che possano rendere dubbia la volontà di accettare sic et simpliciter la candidatura e che dovrà recare l'indicazione del collegio uninominale provinciale per il quale viene accettata e quella del gruppo a cui partecipa il candidato. Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità già indicate alla lettera d) del paragrafo 4. Per i candidati che si trovino, eventualmente, all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi né in più di due province, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato già eletto in una provincia non può presentarsi candidato in altra provincia (art. 4, terzo comma, della legge n. 962, ed art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154). Nel caso in cui un candidato venga presentato in più di un collegio, l'accettazione della candidatura per i singoli collegi potrà essere effettuata con un'unica dichiarazione. Nessuno può candidarsi alla carica di presidente della provincia in più di una provincia (art. 8, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81). Si avverte che, a norma dell'art. 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 7. Certificato comprovante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica. L'atto di presentazione delle candidature deve essere corredato, inoltre, con i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica. Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 5, per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori dei gruppi dei candidati. 8. Contrassegno del candidato alla carica di presidente della provincia e del gruppo dei candidati alla carica di consigliere provinciale. Il candidato alla carica di presidente della provincia dovrà essere affiancato da un contrassegno, che sarà riprodotto sul manifesto recante le candidature e sulle schede di votazione. Alla dichiarazione di presentazione del gruppo va, infine, allegato un modello del contrassegno con il quale i candidati del gruppo medesimo verranno contraddistinti nei relativi collegi uninominali provinciali (art. 4, primo comma, della legge n. 962). Affinché l'Ufficio elettorale centrale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altro gruppo già presentato o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi (art. 33, primo comma, lettera b, del testo unico n. 570). E' poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di gruppo riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. Va tenuta, inoltre, presente la norma del citato art. 33 del testo unico n. 570, modificato dall'art. 12 della legge 24 aprile 1975, n. 130, che vieta l'uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.) Il contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare (art. 32, nono comma, n. 1, del testo unico n. 570), potrà essere anche figurato e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi dell'art. 28 e 32 del testo unico n. 570 (art. 17, secondo comma, secondo periodo, della legge 8 marzo 1951, n. 122, come aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415). Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni, si ritiene opportuno suggerire che essi siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 2 (per la riproduzione sulla scheda di votazione); in tal modo, gli stessi presentatori del gruppo dei candidati avranno anche la possibilità di aver esatta ed immediata cognizione di come risulterà, sulla scheda di votazione, il contrassegno da loro prescelto. Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte nel cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate dalla stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei contrassegni anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che rechino l'indicazione della parte superiore e di quella inferiore. 9 . Esenzione dalle tasse di bollo. Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo. CAPITOLO II PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 10. Modalità per la presentazione. La presentazione dei gruppi di candidati - intesa come "materiale" consegna dei relativi atti all'autorità competente - è regolata dall'art. 4 della legge n. 962 e dall'art. 32 del testo unico n. 570, come modificati dall'art. 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 e, per ultimo, dagli articoli 3, comma 7, e 4, commi 6 e 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271. La presentazione deve essere fatta alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale del capoluogo di provincia o, in mancanza, presso il tribunale della provincia più vicino al capoluogo. Non sembra inutile rammentare che la legge 21 marzo 1990, n.53, ha stabilito che l'Ufficio elettorale centrale, al termine delle proprie operazioni, proceda all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun gruppo ammesso mediante sorteggio. E' evidente, quindi, che i contrassegni verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l'ordine risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione. Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati del gruppo. 11. Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature. La presentazione dei gruppi dei candidati deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni: la presentazione può avvenire solamente durante il normale orario di ufficio. (art. 4, ultimo comma, della legge n. 962 ed art. 1, lettera a, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, come modificati dall'art. 4, comma 6, della legge n. 271). Peraltro, al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria dell'ufficio elettorale centrale resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20. 12. Compiti della segreteria dell'Ufficio elettorale centrale al momento della ricezione delle candidature. La segreteria, per ogni gruppo di candidati presentato, deve rilasciare, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve recare, oltre all'indicazione del giorno e dell'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti depositati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete. E' opportuno precisare che il segretario dell'Ufficio non può rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione dei gruppi dei candidati, i relativi allegati ed i contrassegni di gruppo, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, ma deve limitarsi, in quest'ultimo caso, ad indicare, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione. E', tuttavia, raccomandabile che il segretario dell'Ufficio non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori non siano debitamente autenticate, se non risulti documentato che i rappresentati stessi siano elettori iscritti nelle liste di un Comune della provincia, ecc. E', poi, necessario, affinché, l'Ufficio elettorale centrale, in sede di esame dei gruppi, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di gruppo. CAPITOLO III DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA 13. Carattere facoltativo delle designazioni. L'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall'art. 4 della legge 10 settembre 1960, n. 962, e dall'art. 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 291, stabilisce che la dichiarazione di presentazione del gruppo deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, i rappresentanti di gruppo presso ogni seggio e presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale Si tenga, però, presente che la designazione dei rappresentanti di gruppo non è obbligatoria, ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse del gruppo rappresentato: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante degli Uffici elettorali anzidetti, ma vigilano per la tutela degli interessi dei rispettivi gruppi contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali. 14. Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti dei gruppi dei candidati. Le designazioni dei rappresentanti dei gruppi dei candidati vanno fatte con apposita dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata dalle persone e secondo le modalità indicate alla lettera c) del paragrafo 4. Non è previsto il caso che i delegati non sappiano firmare; è però del tutto improbabile che ciò si verifichi. Comunque, in tale eventualità, si dovrà fare ricorso alla procedura di cui all'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Poiché le anzidette designazioni devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari Uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti. Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati. Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché, come precisato alla lettera e del paragrafo 4, possono essere designati, quali delegati, le medesime persone, è ovvio che, in tal caso, alla designazione, presso i seggi e presso gli altri Uffici elettorali, degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo, i delegati potranno provvedere con un unico atto. Le designazioni debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata. Alle designazioni di cui trattasi i delegati dei gruppi possono provvedere anche per mezzo di persone espressamente autorizzate. L'autorizzazione deve essere concessa con dichiarazione scritta, autenticata da notaio (art. 4, quarto comma, della legge n. 962, come sostituito dall'art. 3, comma 7, della legge n. 271). In questo ultimo caso, le persone anzidette, al momento della presentazione delle designazioni dei rappresentanti, devono esibire l'autorizzazione di cui sopra. Si ritiene opportuno suggerire che, a seguito dell'introduzione del turno di ballottaggio operata dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 - ballottaggio che giuridicamente si configura come una prosecuzione delle operazioni elettorali non conclusesi con il primo turno di votazione - la designazione dei rappresentati di gruppo per l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale venga effettuata anche in relazione a detto secondo turno di votazione. Tuttavia, i delegati dei gruppi dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, secondo le modalità previste dall'art. 4, quinto comma, della legge 10 settembre 1960, n. 962, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271. 15. Organi cui va diretta ai quali va diretta la designazione - Termini. La designazione dei rappresentanti del gruppo dei candidati è fatta in uffici diversi a seconda degli uffici elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito: • Rappresentanti di gruppo presso gli Uffici elettorali di sezione. La designazione dei rappresentanti del gruppo presso gli Uffici elettorali di sezione, giusta quanto disposto dall'art. 35 del testo unico n. 570, può essere fatta: 1° - al segretario del Comune, entro il venerdì precedente la elezione. Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando anche che esse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che l'Ufficio elettorale centrale avrà fatto pervenire al sindaco e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio. Nel caso che alle designazioni dei rappresentanti provvedano persone autorizzate dai delegati dei gruppi, il segretario, al momento della presentazione delle designazioni, dovrà chiedere l'esibizione dell'autorizzazione sottoscritta dai delegati di gruppo ed autenticata dal notaio, anche al fine di controllare che i sottoscrittori dell'autorizzazione anzidetta siano compresi nell'elenco dei delegati dei gruppi inviato dall'Ufficio elettorale centrale al sindaco; 2° - direttamente al presidente del seggio, il sabato pomeriggio , durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica , purché prima dell'inizio delle votazione . In vista di tale possibilità, il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati dei gruppi che non hanno ancora provveduto alla designazione dei rappresentanti. In questo caso, all'esame della regolarità delle designazioni ed al controllo di coloro che tali designazioni hanno fatto, provvede il presidente di seggio.
• Rappresentanti di gruppo presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e l'Ufficio elettorale centrale. La designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale va presentata alla segreteria dei rispettivi Uffici entro le ore 12 del giorno stabilito per le votazione (art. 7 della legge n. 962). 16. Requisiti dei rappresentanti di lista. Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di gruppo, il comma 2 dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che essi devono essere elettori della Provincia. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante. Nel caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionale, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista dei candidati per le elezioni del Consiglio regionale, del Consiglio comunale e del Consiglio circoscrizionale; e rappresentante del gruppo dei candidati per l'elezione del Consiglio provinciale presso il medesimo seggio. In tal caso, atteso che il comma 2 del citato art. 16 dispone che, per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'art. 40 del testo unico n. 570, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, si intende che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori della circoscrizione. Qualora, all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per l'elezione del Consiglio provinciale, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano preventivi accordi per designare la stessa persona sia come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, sia come rappresentante di gruppo per le elezioni provinciali, e ciò allo scopo di evitare eccessivo affollamento presso i seggi. Analoghi accordi potranno essere presi in caso di coincidenza delle elezioni politiche con quelle amministrative. Si riporta qui di seguito l'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali): "1. I commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:
• Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:
• coloro che hanno riportato la condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione , l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
• coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per I delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 ((corruzione perr un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) del codice penale;
• coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
• coloro, che per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
• coloro che sono sottoposti a procedimento penale per I delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio; • coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 1996, n. 141, ha dichiarato:
• l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 ( Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale ), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 ( Norme in materia di elezioni e nomine preso le regioni e gli enti locali ), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a) è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentanti o citati a comparire in udienza per il giudizio; • in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c) e d) nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato;
• in applicazione del citato art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

     
 

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