La normativa vigente

L'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo è disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e successive modificazioni, dal decreto-legge 24 giugno 1994 n. 408, convertito in legge, con modificazioni , dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483, e, per quanto da essi non previsto, dalle norme contenute nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni. 

Come ci si candida

Le operazioni necessarie per candidarsi alle elezioni dei Rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo sono:

  • Deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'Interno.
    • Il deposito è atto obbligatorio.
    • E' fatto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli usati tradizionalmente da altri partiti ovvero contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
    • Il contrassegno deve essere depositato, in triplice esemplare, personalmente, da persona munita di mandato, presso l'apposito ufficio del Ministero dell'Interno, dalle ore 8 del 49° giorno alle ore 16 del 48° giorno precedente quello della votazione.
  • Deposito, presso il Ministero dell'Interno, delle Designazioni degli incaricati della presentazione delle liste dei candidati nelle circoscrizioni.
    • Esso va fatto contemporaneamente al deposito del contrassegno di lista.
    • A differenza delle elezioni politiche, non è consentito procedere alla designazione di nuovi nominativi di rappresentanti, in sostituzione di quelli precedentemente segnalati al Ministero dell'Interno.
    • Presentazione della lista dei Candidati presso gli uffici elettorali circoscrizionali

La legge prevede:

  • Dichiarazione di presentazione della lista, che deve essere sottoscritta da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due camere o al Parlamento Europeo.
  • Certificato attestante la qualità di elettore dei presentatori
  • Dichiarazione di accettazione della candidatura
  • Certificato attestante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali

La Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali - ha predisposto, in apposita pubblicazione (n. 2 del 1999) la raccolta delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature alla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. 

 

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