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Istruzioni per la presentazione E l'ammissione delle candidature

PREMESSA

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione ed all'ammissione delle candidature per la elezione alla carica di Sindaco e di consigliere comunale.

Tale materia è trattata unitariamente per le due categorie - previste dalla vigente legislazione - dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e dei Comuni con popolazione superiore a detto limite, e solo quando siano necessarie istruzioni distinte, per le differenze conseguenti ai diversi sistemi elettorali adottati per le due categorie anzidette, si provvede, di volta in volta, con opportune avvertenze.

Si rammenta inoltre che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso ed a tutti gli effetti , ai cittadini italiani.

I cittadini dell'Unione, che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e vice sindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:

• una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

• un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

I cittadini dell'Unione Europea - ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza - devono presentare un attestato dello stesso Comune, dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.

La Commissione elettorale circoscrizionale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con l'espressa avvertenza, in caso di ricusazione della stessa, che essi possano avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

CAPITOLO I

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Elenco dei documenti necessari.

In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

• candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;

• dichiarazione di presentazione della lista;

• certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;

• dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale;

• certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

• modello di contrassegno di lista.

2. Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

A) Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti, e cioè:

- almeno 9 e non più di 12, nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

- almeno 12 e non più di 16, nei Comuni con popolazione da 3001 a 10.000 abitanti;

- almeno 15 e non più di 20, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti (art. 1, comma 1, ed art. 5, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

• Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (art. 1 comma 1, ed art. 7, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n.81).

Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, trova applicazione l'art. 7, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato all'unità superiore.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

- da 13 a 20, nei Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti.

- da 20 a 30, nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia;

- da 27 a 40, nei Comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;

- da 31 a 46, nei Comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;

- da 33 a 50, nei Comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;

- da 40 a 60, nei Comuni con più di un milione di abitanti;

3. Dichiarazione di presentazione della lista.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente, quindi, che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Si allegano alcuni schemi di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello.

Detti requisiti sono:

• Numero dei presentatori.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni Comune, deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n.81, come sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120:

• da non meno di 1000 e da non più di 1500 elettori, nei Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

• da non meno di 500 e da non più di 1000 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

• da non meno di 350 e da non più di 700 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

• da non meno di 200 e da non più di 400 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

• da non meno di 175 e da non più di 350 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

• da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

• da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

• da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

• da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 2.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n.130).

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione, a norma dell'art.3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni (reclusione fino a due anni e multa fino a lire 4.000.000) (articoli 28, quinto comma, 32, quinto comma, e 93 del testo unico 16 maggio 1960, n.570).

• Dichiarazione da parte del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del Consiglio Comunale.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

• Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori

A norma dell'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n.570, come modificato dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271, la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio od al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale che, insieme altri atti, deve essere allegato alla lista dei candidati (art. 28, quarto comma, e art. 32, quarto comma, del testo unico n. 570).

Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista (cfr precedente lett. a), le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

La firma del sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata - a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1998, n. 130 e della legge 30 aprile 1999, n. 120, le quali hanno sostituito l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 - da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie dei tribunali e delle corti d'appello, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale e provinciale, consigliere comunale e provinciale, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130).

Si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale, (art. 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53, ed art. 32, nono comma, n. 4, del testo unico 16 maggio 1960, n.570) nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (art. 6, commi 2 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

La facoltà di indicazione dei delegati è prevista anche nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale (art. 30, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n.. 570, e successive modificazioni, ed art. 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano, preferibilmente, da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati.

Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per la elezione del Consiglio provinciale.

L'indicazione, però, dei delegati di lista nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

• Programma amministrativo.

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al Consiglio Comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev'essere affisso all'albo pretorio del Comune (art. 3, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

• Bilancio preventivo di spesa.

Unitamente alle liste ed alle candidature, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dev'essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del Comune (art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81.)

4. Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste di candidati.

Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettori del Comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta .

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati, recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, per inviare, appena se ne manifestasse la necessità, presso il Comune inadempiente, un Commissario, per l'immediato rilascio dei certificati.

5. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco, sia alla carica di consigliere comunale (art. 28, settimo comma, ed art. 32, nono comma, n. 2, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. E' necessario, però, che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, oltre l'accettazione della candidatura, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato ed autenticata dalle persone e secondo le modalità già indicate alla lettera c) del paragrafo 3.

Per i candidati che si trovino, eventualmente, all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

E' invece da ammettere che la candidatura per la elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso Comune. E' ovvio, però, che in caso di contemporanea elezione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Si avverte che, a norma dell'art. 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, introdotto dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

6. Certificato attestante che i candidati sono elettori.

Allo scopo di evitare che persone prive di dell'elettorato attivo, partecipando alla elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, agli articoli 28, terzo comma, e 32, nono comma, n. 3, richiede, esplicitamente, che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato con i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, prevista dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4, per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

7. Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale.

Il candidato alla carica di sindaco, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato da un contrassegno.

Il candidato all carica di sindaco, nei Comuni con più di 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

Infine è vietato l'uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.) (articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n.570, modificati dall'art. 12 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà anche essere figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi dell'art. 28 e 32 del T.U. n. 570 (art. 27, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415).

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 2 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate dalla stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

8 . Esenzione dalle tasse di bollo.

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

9. Modalità per la materiale presentazione della lista.

La presentazione delle candidature - intesa come loro "materiale" consegna all'autorità competente - è regolata, nei Comuni sino a 15.000 abitanti dagli ultimi due commi dell'art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, modificati dall'art. 12 della legge 10 settembre 1960, n. 962, dall'art. 1, lett. a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, e, per ultimo, dall'art. 4, coma 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271; per i Comuni con oltre 15.000 abitanti, dal penultimo ed ultimo comma dell'art. 32 del testo unico medesimo, modificati dall'art. 12 della legge n. 962, dall'art. 1, lett. a) del decreto-legge n. 161, e dall'art. 4, comma 10, della legge n. 271.

La presentazione deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.

Non sembra inutile rammentare che la legge 21 marzo 1990, n.53, ha stabilito che la Commissione elettorale circoscrizionale, al termine delle proprie operazioni, proceda all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio. E' evidente, quindi, che i contrassegni delle liste verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione , secondo l'ordine risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

10. Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata, durante il normale orario d'ufficio , dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° antecedenti la data della votazione. (articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalle disposizioni indicate nel precedente paragrafo 9).

Peraltro, al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria degli Uffici comunali resti aperta, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20.

11. Compiti della segreteria del Comune relativi alla ricezione delle candidature.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, deve rilasciare, per obbligo di legge, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, la quale deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati , per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

E' opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

E', tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i rappresentati stessi siano elettori iscritti nelle liste del Comune, ecc.

E', poi, necessario, affinché, la Commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

E' inoltre raccomandabile che il segretario comunale, prima dell'invio degli atti alla Commissione elettorale circondariale, provveda a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del Comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta Commissione.

CAPITOLO III

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

12. Carattere facoltativo delle designazioni.

Il nono comma dell'art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per i Comuni con oltre 15.000 abitanti, ed il comma 3 dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990 n.53, per i Comuni sino a 15.000 abitanti, stabiliscono che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste.

Si tenga, però, presente che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria, ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

13. Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista.

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata dalle persone e secondo le modalità indicate alla lettera c) del paragrafo 3.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari Uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché, come precisato alla lettera d del paragrafo 3, possono essere designati, quali delegati, le medesime persone, è ovvio che, in tal caso, alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo, i delegati potranno provvedere con un unico atto.

Non è previsto il caso che i delegati non sappiano firmare; è però del tutto improbabile che ciò si verifichi.

Comunque, in tale eventualità, si dovrà fare ricorso alla procedura di cui all'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene opportuno suggerire che, a seguito dell'introduzione del turno di ballottaggio operata dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 - ballottaggio che giuridicamente si configura come una prosecuzione delle operazioni elettorali non conclusesi con il primo turno di votazione - la designazione dei rappresentati di lista per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale venga effettuata anche in relazione a detto secondo turno di votazione.

Tuttavia, i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, secondo le modalità previste dall'art. 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

14. Organi cui va diretta ai quali va diretta la designazione - Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi, a seconda degli Uffici elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito:

• Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione, giusta quanto disposto dall'art. 35 del testo unico n. 570, può essere fatta:

1° - al segretario del Comune, entro il venerdì precedente la elezione.

Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando che coloro che le hanno firmate siano compresi nell'elenco che l'Ufficio elettorale centrale ha fatto pervenire al sindaco e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio.

2° - direttamente al presidente del seggio, il sabato pomeriggio , durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica , purché prima dell'inizio delle votazione.

Per tale ipotesi il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni ed al controllo di coloro che tali designazioni hanno fatto provvede il presidente di seggio.

• Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi Uffici.

Nessun termine la legge stabilisce per la presentazione di tali designazioni.

Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale.

15. Requisiti dei rappresentanti di lista.

Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista, il comma 2 dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che essi devono essere elettori del Comune.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

Nel caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionale, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le elezioni del Consiglio regionale, del Consiglio comunale e del Consiglio circoscrizionale; e rappresentante del gruppo dei candidati per la elezione del Consiglio provinciale presso il medesimo seggio.

In tal caso, atteso che il comma 2 del citato art. 16 dispone che per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione, della provincia o del Comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'art. 40 del testo unico n. 570, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, si intende che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori della circoscrizione.

Qualora, all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per l'elezione del Consiglio provinciale, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano preventivi accordi per designare la stessa persona sia come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, sia come rappresentante di gruppo per le elezioni provinciali, e ciò allo scopo di evitare eccessivo affollamento presso i seggi.

Analoghi accordi potranno essere presi in caso di coincidenza delle elezioni politiche con quelle amministrative.

Si riporta qui di seguito l'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali):

"1. I commi 1, 2, 3, 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:

• Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

• coloro che hanno riportato la condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione , l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

• coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per I delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 ((corruzione perr un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) del codice penale;

• coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);

• coloro, che per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

• coloro che sono sottoposti a procedimento penale per I delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;

• coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

La Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio 1996, n. 141, ha dichiarato:

• l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 ( Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale ), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 ( Norme in materia di elezioni e nomine preso le regioni e gli enti locali ), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a) è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentanti o citati a comparire in udienza per il giudizio;

• in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l 'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c) e d) nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato;

• in applicazione del citato art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l 'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.

Con riferimento al caso in cui i certificati elettorali dei sottoscrittori delle liste siano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con decisione n. 23/99 dell'8 novembre 1999, si è cosi pronunciata: "… il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;

• il presentatore della lista, qualora, non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la lista s, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune";

• nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non poter svolgere con la propria struttura gli adempimenti ( perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici per ché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione);

• qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del testo unico.

     
 

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