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22 aprile 2017 |
Strisce blu, sosta gratis se non c'è il bancomat:
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Strisce blu, sosta gratis se non c'è il bancomat:
ecco il testo della sentenza e l'intervista allo studio legale che ha vinto la causa
La sentenza del giudice di pace di Fondi e l'intervista
a Marta Fiorillo dello studio legale Martusciello
di Gabriella Lax –
Se il parchimetro non è dotato di bancomat si può parcheggiare gratis.
Lo avevamo anticipato “nel nostro sito” qualche settimana fa in relazione alla sentenza del 21
febbraio 2017 del giudice di pace Fondi (Latina) sulla vicenda dei parcheggi a pagamento non
dotati di dispositivi attrezzati per pagamenti elettronici, già evidenziata l'estate scorsa dal
nostro quotidiano (leggi:
Strisce blu: se non c'è il bancomat il parcheggio è gratis e Parchimetro senza bancomat? Il
parcheggio è gratis. La sentenza pilota).
La sentenza del giudice di pace di Fondi sui parchimetri senza bancomat
Nello specifico, il giudice di pace Giovanni Pesce aveva accolto il ricorso presentato dallo
studio legale Martusciello nei confronti del comune.
I fatti erano relativi al settembre 2016, quando una praticante dello studio parcheggiando la
propria auto sulle strisce blu in una zona cittadina non disponendo di monete (considerato che
il parchimetro non accettava neanche banconote) non era riuscita a pagare il ticket e si era
trovata una multa da 41 euro.
Da qui la decisione di fare ricorso ed il giudice di pace le ha dato ragione.
Per il magistrato onorario di Fondi, si legge nella sentenza «gli automobilisti in mancanza dei
dispositivi attrezzati col bancomat, potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e
senza il rischio di essere multati».
Leggi la sentenza integrale qui sotto allegata
La vicenda raccontata dallo studio legale ricorrente
Ci siamo fatti raccontare come sono andate le cose da Marta Fiorillo, praticante dello studio
legale Martusciello che ha seguito la vicenda, la quale, considerato che sono trascorsi i
termini e nessuna impugnazione è stata presentata dall'amministrazione di Fondi contro la
sentenza di primo grado, potrebbe ritenersi chiusa.
Dott.ssa Fiorillo, ci racconta com'è andata?
«Ho controllato la legge di stabilità perché sapevo che piccoli professionisti avevano dovuto
fare una serie di piccoli adeguamenti a livello informatico previsto dalla stessa.
Mi sono chiesta come mai un apparecchio come la colonnina del parcometro non fosse adeguato e
chiedesse solo soldi spiccioli, nemmeno un pagamento tramite carta ricaricabile.
Fatta qualche ricerca ho trovato il comma 901 della legge di stabilità 2016.
Poco dopo ho trovato anche il vostro articolo che confermava i miei stessi dubbi. La legge di
stabilità rimandava ad una legge precedente del 2012 (comma 4 dell'art. 15 del d.l. n.179/2012,
convertito con modificazioni dalla legge n.221/2012).
Ho pensato di fare ricorso ed il giudice mi ha dato ragione, sostenendo lo stesso comma della
legge di stabilità, accogliendo la mia tesi.
Nella sentenza, il giudice sottolinea il fatto che fosse tarda l'ora e che comunque non si
poteva cambiare la moneta ed avere spiccioli per pagare, sembra quasi far riferimento ad una
sorta d'impossibilità.
Anche se il parcometro è gestito da una ditta privata che ha vinto un appalto, ho fatto il
ricorso contro il Comune di Fondi che si è costituito tramite la polizia locale e non ha
chiamato in causa la società che gestisce i parcheggi.
In loro difesa, dicono semplicemente che la legge di stabilità ha il limite dei 30 euro a cui
fa riferimento un decreto ministeriale del 2014.
La legge di stabilità dunque fa riferimento ad una legge del 2012 (informatizzazione ed
agevolazione dei pagamenti), poi c'è stato un decreto ministeriale - l'articolo 2 del decreto
ministeriale 24 gennaio 2014 - che pone la limitazione alla 179 del 2012 per i soli pagamenti
di importo superiore ad euro 30.
Loro si difendono con questo.
A mia volta controbatto dicendo che nessun pagamento del ticket o del parcometro ha un
pagamento superiore a 30 euro quindi il comma della legge di stabilità non avrebbe senso e in
più è successivo poiché la legge è del 2016 e il decreto ministeriale del 2014.
Hanno anche scritto che gli apparati non possono essere modificati perché "pur essendo di
vecchia generazione sono ancora ben funzionati".
Si difendono infine ricordando che sono al vaglio decreti attuativi per cui non è ancora
prevista una sanzione per chi non ottempera all'adeguamento, ciò non toglie che la multa sia
nulla».
Infine chiarisce la Fiorillo «Per quanto riguarda i termini dell'impugnazione da parte dei
soccombenti direi che sono trascorsi, ho notificato via pec la sentenza il 13 marzo 2017 e, ad
oggi, non ho ricevuto alcun atto».
Per Europa Federale
Marco Fumagalli
Tratto dal sito: Studio Cataldi
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